Le note del 2025 dell’Assessorato alla Salute negano in modo apodittico la natura LEA dei servizi residenziali nelle comunità alloggio. Ma il DPCM del 2001 ammette proprio le prestazioni socio-sanitarie in cui componente sanitaria e sociale non sono distinguibili, come nel caso dei disabili psichici, ripartendo i costi tra Comuni e Asp (60 e 40%).
Intanto Comuni, cooperative e imprese sociali pagano il prezzo di un contenzioso senza fine.
L’ultima interrogazione ARS (n. 490/2023) su questo "disservizio" odiosamente dicriminatorio, indicava la violazione di una disposizione precisa: una quota della retta grava sul sistema sanitario regionale. Il TAR (sentenza 657/2024) ha affrontato il caos normativo (graduatoria comunale con attesa di ricovero sine die in comunità alloggio) accogliendo la linea opposta della Regione, che rifiuta il pagamento. Il CGA, invece, ha fermato tutto e ha chiesto chiarimenti. Segno che il nodo non è affatto chiuso. E che le circolari regionali che hanno bloccato il 40% hanno prodotto soprattutto una cosa: disordine amministrativo e danni concreti.
«C’è un dato che, da solo, dovrebbe bastare a misurare la gravità della vicenda: nel 2025, dopo un quarto di secolo di riforme, decreti sui LEA, circolari regionali, interrogazioni parlamentari e cause intentate da Comuni e gestori, la Regione Siciliana non è ancora in grado di offrire una base normativa chiara e convincente per sostenere che il ricovero dei disabili psichici nelle comunità alloggio sia estraneo ai livelli essenziali di assistenza». Lo dichiara Michele Cappadona, presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia. «Se oggi il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dovuto ordinare all’Assessorato regionale della Salute di chiarire se quelle attività siano prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria oppure semplici prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, significa che il punto non è affatto risolto. Significa, anzi, che la Regione non lo ha mai davvero risolto».

«Il cuore del conflitto - spiega Cappadona - è tutto dentro una contraddizione che l’amministrazione regionale continua a eludere. Il DPCM 29 novembre 2001, che definisce i LEA, nell’Allegato 1.C dedicato all’area dell’integrazione socio-sanitaria non descrive un mondo separato in compartimenti stagni. Fa l’opposto: afferma che, per le tipologie erogative di carattere socio-sanitario, sono considerate anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale e quelle nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili, prevedendo proprio per queste una percentuale di costo non attribuibile alle risorse del Servizio sanitario nazionale. Lo stesso allegato ricomprende, tra i destinatari, anche disabili e pazienti psichiatrici; e nella classificazione dei macro-livelli compare l’assistenza territoriale residenziale.
È precisamente questo il punto che rende debole, e per molti aspetti ideologica, la posizione cristallizzata dalla Regione nelle note prot. 31066 del 30 giugno 2025 e prot. 31677 del 3 luglio 2025», continua Cappadona. «In quei documenti l’Assessorato alla Salute sostiene che le comunità alloggio per disabili psichici avrebbero natura esclusivamente socio-assistenziale, che la loro attività non sarebbe riconducibile all’attività socio-riabilitativa prevista dai LEA e che quindi non rientrerebbero nei livelli essenziali di assistenza. Ma questa conclusione viene affermata, non dimostrata. Le note non indicano una disposizione nazionale che dica espressamente che il ricovero dei disabili psichici in comunità alloggio sia, in quanto tale, fuori dai LEA; e soprattutto non spiegano perché il criterio dell’integrazione socio-sanitaria del DPCM del 2001 debba essere espulso proprio dal settore nel quale il decreto lo richiama, cioè quello dell’assistenza a disabili e pazienti psichiatrici.
«Qui sta la fragilità politica e giuridica dell’impianto burocratico regionale: la Regione pretende di chiudere per via amministrativa una questione che la normativa statale lascia aperta alla verifica concreta delle prestazioni erogate. Non basta disconoscere una struttura comunità alloggio per cancellare l’eventuale componente sanitaria delle attività che vi si svolgono. Non basta dire che si tratta di assistenza per declassare a puro servizio sociale un intervento integrato rivolto a persone con disabilità psichica, inserite su indicazione del Dipartimento di Salute Mentale e bisognose di supporto terapeutico continuativo. È esattamente questa scorciatoia classificatoria che il CGA ha rifiutato di accettare come autosufficiente, ordinando l’istruttoria supplementare.
L’interrogazione ARS n. 490, discussa nei resoconti dell’Assemblea regionale, muoveva da una premessa diametralmente opposta a quella oggi ribadita dall’Assessorato della Salute: e cioè che la normativa regionale e nazionale prevedesse una parte sociale della retta a carico del Comune e una parte sanitaria a carico dell’ASP, con i Comuni costretti ad anticipare e poi a rivalersi sulle aziende sanitarie. L’interrogazione richiamava espressamente il D.P.R.S. n. 158 del 1996, l’atto di indirizzo del 14 febbraio 2001 e la circolare regionale del 2018, oltre al fatto che le ASP da anni non rimborsavano ai Comuni le somme dovute. Nei resoconti parlamentari si dà atto anche della posizione secondo cui la compartecipazione ASP sarebbe pari al 40 per cento. Non è dunque una tesi inventata oggi per esigenze polemiche: è una linea che affonda in atti amministrativi e politici già esistenti, poi smentiti o svuotati da successive prese di posizione regionali.
Ed è proprio qui che la responsabilità della Regione Siciliana diventa difficilmente contestabile. Perché il punto non è solo avere scelto una tesi restrittiva. Il punto è aver prodotto, nel tempo, un sistema di indicazioni contraddittorie. Da un lato, una circolare del 2018 e i successivi richiami politici che facevano riferimento alla compartecipazione ASP del 40 per cento; dall’altro, la nota del 2019 dell’Assessorato alla Salute, allegata e richiamata nelle carte del 2025, che invitava a retrocedere rispetto a quell’impostazione, sostenendo che le ASP non potessero compartecipare “giusta LEA” ai costi di prestazioni erogate da soggetti non accreditati e non contrattualizzati dal SSR. Questa oscillazione non ha risolto nulla: ha moltiplicato il caos, ha alimentato il contenzioso e ha scaricato l’incertezza sui soggetti più esposti».
I soggetti colpiti, infatti, non sono soltanto i Comuni. Sono anche le cooperative e le imprese sociali che gestiscono le strutture di accoglienza e che, in assenza della copertura del 40 per cento a carico del sistema sanitario, si trovano a operare con crediti incerti, pagamenti ritardati e vertenze interminabili. Non si tratta di un effetto collaterale. È una conseguenza diretta di un’amministrazione regionale che, invece di costruire certezza regolatoria, ha lasciato proliferare un conflitto permanente tra sanità, enti locali e gestori. AGCI Sicilia ha più volte denunciato questo nodo come un costo ormai divenuto strutturale per Comuni e imprese sociali.
La sentenza del TAR Sicilia n. 657 del 2024 ha recepito la tesi della Regione, qualificando il ricovero in comunità alloggio come prestazione sociale a rilevanza sanitaria, di competenza comunale, e non del ssr, ritenendo non applicabile la nozione di LEA. Ma proprio il fatto che il CGA abbia ritenuto necessario un approfondimento istruttorio dimostra che quella conclusione non può essere considerata una verità normativa acquisita. Se fosse davvero così chiara, non ci sarebbe stato bisogno di ordinare all’Assessorato di spiegare ancora, con documenti e chiarimenti, in quale categoria giuridica rientrino quelle prestazioni.
«La verità, più semplice e più dura, afferma Cappadona, è che la Regione Siciliana ha amministrato questo settore sostituendo alla chiarezza del diritto l’autorità della circolare. Ha trasformato una questione di qualificazione normativa in un terreno opaco, dove si afferma che un servizio non è LEA senza indicare la disposizione che lo escluderebbe in modo espresso, dove si disconosce il DPCM del 2001 proprio nel punto in cui parla di prestazioni socio-sanitarie non distinguibili, e dove si lasciano Comuni e cooperative a combattersi in tribunale per anni per recuperare somme che l’amministrazione avrebbe dovuto regolare con atti chiari, coerenti e motivati.
Questo è il vero scandalo. Non solo il mancato pagamento del 40 per cento. Ma il fatto che, per giustificarlo, la Regione abbia scelto la via più comoda e meno solida: una qualificazione apodittica, priva di una base normativa esplicita, capace soltanto di produrre disordine. E quando una Regione governa così l’assistenza ai disabili psichici, non sta solo sbagliando diritto amministrativo. Sta scaricando il costo della propria incertezza sui più fragili e su chi ogni giorno, nelle strutture, con passione, sacrifico e competenza, tiene in piedi servizi incomprimibili che la politica non sa governare».

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 - Allegato 1
1.C - AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.
Credits: AltraSicilia

















































