Caos normativo disabili psichici. Il CGA con un’ordinanza ha chiesto formalmente alla Regione Sicilia perché le ASP non pagano la quota ssn dei servizi di assistenza residenziale per i disabili psichici, mentre i Comuni anticipano i costi e le imprese sociali rischiano la chiusura.
È possibile che, dopo venticinque anni dalla riforma del Titolo V sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regione non sia acclarato se i servizi offerti nelle comunità alloggio per disabili psichici comprendano prestazioni sanitarie rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza)? In Sicilia la risposta, incredibilmente, è sì. E non è solo un problema giuridico: è un vuoto che pesa ogni giorno sui bilanci dei Comuni, sulle imprese che gestiscono le strutture e sulle famiglie che attendono assistenza.
Dopo denunce e interrogazioni in Assemblea regionale e il contenzioso tra Comuni e ASP, il Consiglio di Giustizia Amministrativa chiede chiarimenti all’Assessorato alla Salute: i servizi forniti dalle comunità alloggio sono prestazioni sanitarie o no? Rientrano nei LEA? Dalla risposta dipende il 40% delle rette e il destino di centinaia di famiglie.
L’ultima parola, per ora, non l’ha detta un assessore né un dirigente sanitario, ma un giudice. E forse è proprio questo il dato politico più pesante che emerge dalla vicenda siciliana delle rette per i disabili psichici accolti nelle comunità alloggio: su un tema che da anni trascina con sé Comuni in affanno, famiglie sospese e strutture sociali esposte, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto necessario fermarsi e chiedere all’Assessorato regionale della Salute di spiegare, nero su bianco, che cosa siano davvero quelle prestazioni e se rientrino oppure no nei Livelli essenziali di assistenza. Non una formalità, ma il cuore del problema. Perché da questa qualificazione dipende chi paga, quanto paga e, soprattutto, se il sistema può continuare a scaricare su Comuni e cooperative sociali un costo che da anni viene contestato.
L’ordinanza del CGA, pubblicata il 6 giugno 2025, nasce dall’appello contro la sentenza con cui il TAR Sicilia aveva escluso che il ricovero in comunità alloggio per disabili psichici rientrasse nei LEA. Per il TAR, infatti, quel ricovero non sarebbe una prestazione sanitaria o sociosanitaria ad alta integrazione, ma una prestazione sociale a rilevanza sanitaria, con la conseguenza che la spesa resterebbe in capo ai Comuni e non al Servizio sanitario nazionale. Nella sentenza si legge con chiarezza che non bisogna confondere il ricovero in comunità alloggio con i trattamenti socio-riabilitativi a bassa intensità, quelli per i quali il DPCM del 2017 prevede il 40 per cento a carico del sistema sanitario. Il TAR, in sostanza, traccia una linea netta: da una parte la comunità alloggio, dall’altra le prestazioni LEA.
Ma proprio quella linea, che il TAR ha considerato nitida, al CGA è apparsa tutt’altro che scontata: il giudice d’appello non considera autosufficiente la ricostruzione fin qui opposta dalle amministrazioni.
È qui che l’ordinanza del CGA incrocia, quasi parola per parola, il contenuto politico dell’interrogazione presentata all’Assemblea regionale siciliana. Già nell’atto ispettivo n. 490, depositato l’11 agosto 2023, i deputati firmatari denunciavano che le ASP non stavano versando ai Comuni la propria quota di compartecipazione alle rette di ricovero dei disabili psichici, nonostante il quadro normativo regionale e nazionale che, secondo gli interroganti, prevedeva una parte sociale a carico del Comune e una parte sanitaria a carico dell’ASP. Nell’interrogazione si richiamano il D.P.R.S. n. 158 del 1996, l’atto di indirizzo del 14 febbraio 2001, la circolare regionale del 2018 e soprattutto il fatto che i Comuni, costretti ad anticipare l’intero importo, avrebbero poi dovuto rivalersi sulle aziende sanitarie per recuperare la quota sanitaria.
Ma la parte più dura dell’interrogazione non sta nell’elenco delle norme: sta nella fotografia del danno. Nei resoconti parlamentari si legge che i Comuni siciliani sono ormai numerosi nell’aver adito le vie legali per ottenere i trasferimenti dovuti dalle ASP, e che il persistere di questa omissione produce ulteriori e ingenti danni alle casse comunali, già provate dai tagli e dalla fragilità dei bilanci. Ancora più esplicita è un’altra interrogazione riportata nei resoconti ARS del 7 maggio 2024, dove si parla di una “preoccupante ostinazione” nel non riconoscere che i diritti e le cure dei disabili psichici debbano rientrare organicamente anche nelle competenze dell’Assessorato regionale della Salute. In quel testo si richiama pure un nodo politico preciso: una nota del 2019 dell’allora assessorato alla Salute che, secondo gli interroganti, avrebbe di fatto bloccato le ASP nel pagamento della propria quota, contraddicendo una precedente nota del 2018 dell’Assessorato alla Famiglia che invece sollecitava la compartecipazione al 40 per cento. Nelle fonti pubblicamente rintracciate non emerge il contenuto di quella risposta, mentre resta pienamente visibile il nodo politico che l’interrogazione sollevava e che oggi il CGA rilancia in sede giudiziaria.
Il punto, allora, non è soltanto tecnico. È politico e amministrativo. Perché se il CGA oggi chiede all’Assessorato regionale di chiarire in quale categoria giuridica ricadano quelle prestazioni, vuol dire che la Regione non può più restare sullo sfondo, come se la partita fosse un semplice contenzioso tra singoli Comuni e singole ASP. L’ordinanza chiama in causa direttamente il Dipartimento regionale della Salute e lo fa proprio sul terreno dove l’interrogazione aveva localizzato la responsabilità: quello dell’indirizzo, del coordinamento, della qualificazione delle prestazioni e, in definitiva, del riparto degli oneri.

«C’è un punto, in questa storia tutta siciliana, in cui il diritto smette di essere teoria e diventa realtà concreta: quando una cooperativa che gestisce una comunità alloggio non sa se, a fine mese, incasserà o meno una parte essenziale della retta. È lì che il conflitto tra norme, sentenze e silenzi istituzionali smette di essere materia da tribunale e diventa un problema quotidiano, fatto di stipendi da pagare, servizi da garantire e famiglie da assistere». È il pensiero di Michele Cappadona, presidente dell’Associazione Nazionale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia.
«L'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". È una clausola di supremazia che riguarda diritti incomprimibili: un vincolo ferreo che impone uniformità nelle prestazioni fondamentali, indipendentemente dalla Regione di residenza o dalle capacità finanziarie locali», ricorda Cappadona.
«Il nodo è sempre lo stesso, e incredibilmente è ancora irrisolto: le attività svolte nelle comunità alloggio per disabili psichici comprendono prestazioni sanitarie tali da rientrare nei Livelli essenziali di assistenza? Se la risposta è sì, una quota – storicamente indicata nel 40 per cento – spetta al Servizio sanitario. Se è no, il costo resta interamente a carico dei Comuni.
Dovrebbe essere una risposta semplice. Non lo è. E il fatto che sia il Consiglio di Giustizia Amministrativa a doverla chiedere formalmente all’Assessorato regionale della Salute racconta meglio di qualsiasi analisi il livello di incertezza in cui si muove il sistema. Con l’ordinanza che ha riaperto il caso, i giudici d’appello hanno sospeso la decisione e chiesto alla Regione di chiarire, nero su bianco, che cosa siano davvero quelle prestazioni e se rientrino o meno nei LEA –prosegue Cappadona -.
È una richiesta che arriva dopo una prima pronuncia del TAR Sicilia, che invece aveva tracciato una linea netta: il ricovero in comunità alloggio non rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere considerato una prestazione sociale a rilevanza sanitaria, quindi a carico dei Comuni . Una posizione chiara, ma tutt’altro che pacifica.
Perché a monte c’è una norma nazionale – il DPCM del 29 novembre 2001 – che racconta una storia diversa. In quell’atto, che definisce i LEA, si parla esplicitamente di prestazioni socio-sanitarie nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non sono distinguibili e per le quali si stabilisce una ripartizione dei costi. Non una separazione rigida, dunque, ma una logica di integrazione.
È esattamente su questo crinale che il sistema siciliano si è inceppato. Da una parte una norma che ammette prestazioni miste e finanziamenti condivisi. Dall’altra una lettura amministrativa – e ora anche giurisprudenziale di primo grado – che tende a separare e a escludere la quota sanitaria.
Nel mezzo, come sempre, ci sono gli effetti concreti. I Comuni, chiamati a garantire il servizio, si trovano a sostenere costi che contestano da anni. Le ASP, dal canto loro, negano la compartecipazione. E le cooperative che gestiscono le comunità alloggio restano sospese tra fatture emesse e pagamenti incerti.
È qui che il sistema mostra tutta la sua fragilità. Perché mentre le istituzioni discutono la qualificazione giuridica delle prestazioni, le imprese sociali continuano a erogare servizi che, nella pratica, hanno una componente sanitaria evidente: assistenza continua, supporto terapeutico, gestione di pazienti con patologie psichiatriche. Ma quella componente, nella contabilità pubblica, scompare.
Per recuperare le somme che ritengono dovute, molte cooperative hanno imboccato la strada dei tribunali. Ne è nato un contenzioso diffuso, lungo, costoso, che si trascina da anni senza produrre una soluzione stabile. Nel frattempo, i bilanci si appesantiscono, i margini si riducono e il rischio di chiusura smette di essere un’ipotesi astratta.
È difficile non vedere, in questa vicenda, una responsabilità precisa. Non del giudice, chiamato a intervenire a valle del problema. Non dei singoli enti locali, stretti tra obblighi di servizio e vincoli di bilancio. Ma della Regione Siciliana, che avrebbe dovuto – e potuto – chiarire da tempo il perimetro delle prestazioni e il riparto degli oneri.
Non lo ha fatto. E oggi si trova nella posizione, difficilmente difendibile, di dover rispondere a una domanda che esiste da oltre vent’anni.
L’ordinanza del CGA non risolve il problema. Ma lo espone, lo rende evidente, lo riporta al centro. Perché costringe l’Assessorato regionale della Salute a prendere posizione, a qualificare quelle prestazioni, a dire se e in che misura abbiano natura sanitaria.
Qualunque sarà la risposta, avrà un effetto dirompente. Se verrà riconosciuta una componente sanitaria, si aprirà il tema dei mancati pagamenti e delle responsabilità pregresse. Se verrà negata, si dovrà spiegare perché servizi che nella realtà operano anche sul piano sanitario debbano essere finanziati come se non lo fossero.
In entrambi i casi, conclude Cappadona, il tempo delle ambiguità sembra finito. Ma il conto, economico e sociale, è già stato presentato. E qualcuno, prima o poi, dovrà pagarlo».
Credits: AltraSicilia

















































