Avvio del procedimento di segnalazione delle imprese inadempienti al Tribunale competente ex art. 2477 c.c.
Le società nella forma giuridica di srl e le società cooperative a seguito dell’entrata in vigore (15 luglio 2022) dell’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, Codice della Crisi e dell’Insolvenza, hanno l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore al verificarsi delle condizioni, lettere a) e b), o al superamento dei parametri dimensionali, lettera c), del co. 2, dell’articolo 2477, c.c.
Unioncamere e InfoCamere hanno già inviato a tutte le Camere di Commercio territoriali gli elenchi delle società (S.r.l. e Cooperative) che risultano non in regola con la nomina dell'organo di controllo dopo il superamento dei limiti ex art. 2477 c.c. Molte Camere di Commercio, hanno adottato come strategia di "Moral Suasion" una fase preliminare di invio massivo di comunicazioni (avvisi di avvio procedimento) per invitare le società a conformarsi spontaneamente, prima di procedere alla segnalazione definitiva al Tribunale.
L’Ufficio del Registro delle Impresa delle Camere di Commercio territoriali ha avviato il procedimento di segnalazione al Tribunale di cui all’art. 2477 nei confronti delle società a r.l. e delle cooperative obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, preceduto dall’invito a conformarsi all’adempimento.
La segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese è un potere-dovere introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (che ha modificato l'art. 2477 c.c.) per garantire che le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le cooperative nominino gli organi di controllo quando obbligatorio.
Il Conservatore segnala al Tribunale le società che non hanno nominato un organo di controllo o un revisore nonostante, alternativamente: a) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) abbia superato uno dei seguenti limiti dimensionali per due esercizi consecutivi: attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro; ricavi delle vendite superiori a 4 milioni di euro; dipendenti medi superiori a 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti citati.
Decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento dell’invito e perdurando l'irregolarità evidenziata, il Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2477 del Codice Civile, con una propria comunicazione, segnalerà al Tribunale competente l’omissione rilevata affinché provveda alla nomina ivi prevista.
Sanzioni in caso di inadempienza
Per le società che non ottemperano all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sono previste diverse tipologie di conseguenze e sanzioni, sia amministrative che civili.
La mancata esecuzione della nomina, in quanto omissione di un atto obbligatorio per legge, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice Civile: art. 2631 c.c. (Omessa convocazione dell'assemblea). Gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea nei termini previsti dalla legge (per deliberare la nomina) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.032 a 6.197 euro; art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). Se la nomina avviene ma non viene depositata al Registro delle Imprese entro 30 giorni, si applica una sanzione da 103 a 1.032 euro per ogni amministratore.
Se la società rimane inadempiente dopo il sollecito della Camera di Commercio, il Conservatore del Registro delle Imprese segnala il nominativo al Tribunale (Sezione Imprese). Il Tribunale provvede alla nomina d'ufficio del revisore o dell'organo di controllo. Conseguenza economica: la società perde il potere di negoziare il compenso con il professionista prescelto. Il Tribunale liquiderà i compensi al revisore nominato d'ufficio secondo i parametri ministeriali, che spesso risultano molto più onerosi rispetto a un incarico concordato privatamente sul mercato.
Impatto sul Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). L'assenza dell'organo di controllo priva la società del sistema di "allerta precoce". Se l'impresa dovesse entrare in crisi, la mancanza della nomina obbligatoria impedisce l'accesso ad alcune tutele previste dalla Composizione Negoziata della Crisi e aggrava la posizione degli amministratori in caso di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale).

















































