Michele Cappadona, AGCI Sicilia: «Beffa per i virtuosi: chi ha pagato la Rottamazione Quater resta fuori dalla Quinquies, che ha migliori agevolazioni».
La Legge di Bilancio 2026, n. 199/2025 (ufficialmente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028") prevede, all’art. 1 commi 82-110, la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito temporale della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

«Un’incredibile beffa fiscale prendere atto che chi ha pagato la Quater resta fuori dalla nuova rottamazione. Considero doveroso denunciare l’illogica iniquità del provvedimento», dichiara Michele Cappadona, presidente Associazione Generale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia. «Sottolineo che si è ampliato di un solo anno l’ambito temporale in cui ricadono i debiti che ricadono in sanatoria: la precedente dal 2000 comprendeva fino al 30 giugno 2022, la nuova si ferma a tutto il 2023 invece di contenere anche i debiti 2024. Non si comprende perché la rateaizzazione non venga riportata a 10 anni, come la normativa prevedeva. Incredibile il meccanismo che fa decadere questa nuova rateizzazione della durata di 9 anni, se si accumula un ritardo nel pagamento di due sole rate. Non prevedere la possibilità che il contribuente possa avere difficoltà impreviste in un arco di tempo così lungo è manifesta illogicità. E sicuramente non "pace fiscale". Le critiche principali riguardano l'esclusione di chi è in regola con la Rottamazione Quater dalla nuova Quinquies si concentrano su tre profili principali. Innanzitutto, la disparità di trattamento (Paradosso del "Buon Pagatore"): non si può non criticare il fatto che chi ha sforzato le proprie finanze per pagare puntualmente le rate della Quater si trovi ora escluso da condizioni potenzialmente più vantaggiose o da un ulteriore differimento dei pagamenti. Al contrario, continua Michele Cappadona, chi è decaduto dalla Quater per mancato pagamento può adesso accedere alla nuova definizione agevolata, apparendo "premiato" per l'inadempienza. Inopportuna mancanza di flessibilità: viene contestata l'assenza di un meccanismo di "travaso". Semplice buonsenso suggerisce che chi ha già aderito alla Quater dovrebbe poter ricalcolare il debito residuo secondo le nuove norme della Quinquies (che potrebbero includere un perimetro di carichi più ampio o tempi di rateazione diversi), anziché restare vincolato a un piano più rigido. A questo si aggiunge complessità gestionale: La sovrapposizione di diverse sanatorie crea infine un’innegabile confusione normativa. Gli esperti sottolineano come l'esclusione dei soggetti "in regola" complichi l'attività di consulenza e generi un senso di iniquità sociale, scoraggiando la fedeltà fiscale futura. La legge che educa a non pagare, che punisce i regolari e salvai morosi, è un premio all’evasione e un paradosso fiscale. Continueremo a batterci con la massima determinazione - conclude Michele Cappadona - per una vera pace fiscale che ancora appare lontana».
L’ambito di applicazione della “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Nello specifico, i debiti che possono essere definiti sono quelli derivanti da:
- Imposte dichiarate e non versate: Ad esempio IRPEF, IRES o IVA risultanti dalle dichiarazioni (modello Redditi o IVA) ma non pagate dal contribuente (controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).
- Contributi previdenziali omessi: Contributi INPS (artigiani, commercianti, gestione separata) o INAIL dichiarati e non versati.
- Multe stradali statali: Violazioni accertate da Polizia di Stato, Carabinieri o Prefetture. In questo caso, l'agevolazione non riguarda la sanzione (la multa si paga per intero), ma l'annullamento degli interessi e delle maggiorazioni.
- Tributi locali: Se affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e non gestiti tramite riscossione diretta dai comuni, previa delibera dell'ente locale.
Aderendo alla Quinquies, il contribuente è tenuto a versare solo l'importo del capitale (il debito originario) e le spese per le procedure esecutive o di notifica della cartella.
Vengono invece totalmente cancellati: sanzioni amministrative; interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo; aggio di riscossione. Non possono essere inclusi nella sanatoria: debiti per recupero di crediti d'imposta o bonus fiscali (es. Superbonus 110%, crediti ricerca e sviluppo) contestati a seguito di accertamenti sostanziali; Iva riscossa all'importazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; debiti affidati alla riscossione a partire dal 1° gennaio 2024.
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore (01/01/2026) della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Decadenza e perdita dei benefici. La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Credits: AltraSicilia

















































