Ricordiamo un'importante novità introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): è ora obbligatorio che tutti gli amministratori e liquidatori di società si dotino di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), cosiddetto “domicilio digitale”, e lo comunichino al Registro delle Imprese.
Questa disposizione si applica a tutte le società di persone e di capitali, incluse le società Cooperative. Tuttavia, restano esclusi altri enti giuridici non costituiti in forma societaria o non dedicati all'attività imprenditoriale.
L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC decorre come segue. Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che - pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente - presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, l’obbligo è in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola, si è valutato opportuno, per le ragioni esposte, riconoscere un termine per l’adempimento al 30 giugno 2025
- Per nuove nomine o rinnovi di amministratori (e liquidatori): la comunicazione della PEC deve avvenire contestualmente all'aggiornamento delle cariche sociali nel Registro delle Imprese, e potrebbe avvenire anche prima del termine del 30/06/2025.
La comunicazione della PEC può effettuarsi gratuitamente dal portale QUI
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse. Non si rilevano sotto questo aspetto ragioni atte a fondare una preclusione o un giudizio di inopportunità, sia sotto il profilo testuale sia sotto
quello della ratio sottesa alla norma.
Sotto il profilo sanzionatorio, vale l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito
avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
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