Agevolazioni in favore di cooperative edilizie

Con la presente si trasmette, in allegato , stralcio della Legge 9 maggio 2012, n. 26.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012.
Legge di stabilità regionale.
Vi invitiamo a prendere visione degli articoli 77, 78, 79 e di provvedere, entro i terministabiliti dalla su citata legge, a sottoporsi a revisione ordinaria, poiché, se sprovviste di regolareattestato di revisione, perderanno i benefici di legge.
Si sottolinea che la revisione deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno p.v. per dare allascrivente Associazione la possibilità di inviarla nei termini previsti al competente Assessorato. 
Si ricorda che l’attestato di revisione viene rilasciato contestualmente alla trasmissione del verbale direvisione .
Qualora le cooperative dovessero perdere i requisiti per non avere potuto esibire l’attestatodi revisionl’A.G.C.I non si riterrà responsabile in nessun caso.
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Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 dell’11-
5-2012 (n. 20)

1. L’Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto
interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti
dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento
da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni
classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l’Italia, vigente alla data della
delibera di concessione dell’agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse
praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie
successivamente all’addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le
modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure
agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Istituto disciplina, con delibera del Consiglio
di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni
stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all’approvazione della Giunta
regionale.”.
77. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole “del 25 luglio
2007 n. L 193.” è aggiunto il seguente periodo: “Entro 60giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’IRCAC
procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d’intervenire in
favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei
fondi specificatamente assegnati al settore”.
78. I termini di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti,
sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative
edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione
ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti,
sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le
cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge comunichino all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse
alla realizzazione degli interventi.
81. Il termine previsto dall’articolo 5 della legge regionale3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed
integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.
82. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
83. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

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03 Maggio 2024